Apple Music contro Spotify: sorpasso storico negli USA. Abbonati sopra i 28 milioni
Arriva un'importante novità per quanto riguarda la battaglia dei servizi di streaming musicale. Apple avrebbe sorpassato Spotify per numero di abbonati in USA.
di Bruno Mucciarelli pubblicata il 08 Aprile 2019, alle 11:41 nel canale Audio VideoAppleSpotify
98 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoho sottointeso il soggetto, intendo "IO non sappia una ceppa di qualità audio"
Vai, e facci sapere cosa dice l'avvocato.
Intanto io irregolarità non ne ho commesse, contrariamente a quanto sostenuto, nonostante foste in tanti ad affermarlo.
ma a me che me frega se te sei innocente o colpevole, vabbé lascia stare guardiamo le cose da prospettive diverse
Ma suppongo che rendersi conto di non avere più appigli sia fastidioso e non ti rimane che offendere.
Vorrei farti notare che non hai dimostrato nulla. Ad oggi non si può affermare con cognizione che scaricare musica o altro si una pratica legale, forse neanche il suo contrario ma secondo te è una situazione che potrà durare?
Non puoi neanche affermare di non aver fatto delle irregolarità visto che stai semplicemente sfruttando delle falle.
Contento tu
Non mi era sembrata un’offesa dire che hai l’orecchio bionico
Non puoi neanche affermare di non aver fatto delle irregolarità visto che stai semplicemente sfruttando delle falle.
Contento tu
Non mi era sembrata un’offesa dire che hai l’orecchio bionico
Se non riesci ad accettarlo è affar tuo.
Se non c'è alcun divieto non è necessaria una regola esplicita che afferma che posso farlo.
Continua a far finta di non capire che prima o poi vedrai che ti brucerà meno.
Vai dall'avvocato anche tu che fai prima, almeno lì non farai molti giri di parole visto che lì c'è in ballo una parcella.
se sono come quelli per gli mkv sono forum di personaggi squallidi che si fanno quattro spicci con le quote dei download sugli host ddl ed aprono ogni 3 mesi un nuovo sito in russia o in asia
Sulla base dell’art. 2575 c.c. possiamo chiarire che “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione“. Pur non essendo espressamente inserite, possiamo, però, ritenere che in questa categoria rientrano anche film, musica, e software scaricati da internet.
Attività come la duplicazione, la pubblicazione, o la messa in commercio del materiale suddetto sono contemplate dalla legge 633/1941, che con particolare attenzione al download, individua diverse condotte illecite punite a seconda della gravità.
La regola generale è riconducibile all’art. 171 comma 1 lett. a-bis in quanto prevede che “è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere un’opera dell’ingegno protetta da o parte di essa”.
Esistono, come già anticipato, anche casi specifici sui quali è bene fare chiarezza.
[B]Il primo, è relativo al download di un file (come ad esempio un film), per uso strettamente personale, coperto da copyright. In questa situazione, ex art. 174 ter, pur non venendo in rilievo alcuna fattispecie delittuosa,[SIZE="4"][COLOR="Red"] il comportamento risulterà comunque illecito essendo prevista una sanzione pecuniaria amministrativa[/COLOR][/SIZE].[/B]
Un’altra ipotesi che presenta maggiori criticità è costituita dal soggetto che, dopo aver scaricato un file coperto da copyright, decida di condividerlo (ad esempio mediante un software di file sharing come emule), riprodurlo online o venderlo. Le maggiori criticità vengono appunto in rilievo nel momento in cui l’utente mette a disposizione di altri il file, i quali possono a loro volta condividerlo, fino a rendere minime o annullare del tutto le possibilità di guadagno derivanti dalla commercializzazione del prodotto da parte del titolare.
In questo caso, se l’azione è avvenuta con scopo di lucro, la sanzione sarà di carattere penale e molto più severa visto che l’art. 171 ter prevede, in questi casi, la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 2.582 a euro 15.493; quando invece l’azione avviene in assenza dello scopo di lucro si applicherà la generale disciplina citata in precedenza ex art. 171.
Da quanto detto, si evince che il limite di demarcazione è rappresentato dallo scopo di lucro, che la giurisprudenza maggioritaria identifica come un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale dell’autore dell’illecito (ad esempio il corrispettivo ricevuto per la vendita del file o l’aver risparmiato una somma di denaro necessaria per acquistare un software).
Questo spiega perché sono ancora in circolazione software di file-sharing come eMule o µTorrent, che non sono di per sé illegali, dal momento che chiunque può voler condividere file personali come foto o video. L’illiceità è dovuta quindi all’uso che di questi software se ne fa.
Sulla base dell’art. 2575 c.c. possiamo chiarire che “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione“. Pur non essendo espressamente inserite, possiamo, però, ritenere che in questa categoria rientrano anche film, musica, e software scaricati da internet.
Attività come la duplicazione, la pubblicazione, o la messa in commercio del materiale suddetto sono contemplate dalla legge 633/1941, che con particolare attenzione al download, individua diverse condotte illecite punite a seconda della gravità.
La regola generale è riconducibile all’art. 171 comma 1 lett. a-bis in quanto prevede che “è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere un’opera dell’ingegno protetta da o parte di essa”.
Esistono, come già anticipato, anche casi specifici sui quali è bene fare chiarezza.
[B]Il primo, è relativo al download di un file (come ad esempio un film), per uso strettamente personale, coperto da copyright. In questa situazione, ex art. 174 ter, pur non venendo in rilievo alcuna fattispecie delittuosa,[SIZE="4"][COLOR="Red"] il comportamento risulterà comunque illecito essendo prevista una sanzione pecuniaria amministrativa[/COLOR][/SIZE].[/B]
Un’altra ipotesi che presenta maggiori criticità è costituita dal soggetto che, dopo aver scaricato un file coperto da copyright, decida di condividerlo (ad esempio mediante un software di file sharing come emule), riprodurlo online o venderlo. Le maggiori criticità vengono appunto in rilievo nel momento in cui l’utente mette a disposizione di altri il file, i quali possono a loro volta condividerlo, fino a rendere minime o annullare del tutto le possibilità di guadagno derivanti dalla commercializzazione del prodotto da parte del titolare.
In questo caso, se l’azione è avvenuta con scopo di lucro, la sanzione sarà di carattere penale e molto più severa visto che l’art. 171 ter prevede, in questi casi, la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 2.582 a euro 15.493; quando invece l’azione avviene in assenza dello scopo di lucro si applicherà la generale disciplina citata in precedenza ex art. 171.
Da quanto detto, si evince che il limite di demarcazione è rappresentato dallo scopo di lucro, che la giurisprudenza maggioritaria identifica come un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale dell’autore dell’illecito (ad esempio il corrispettivo ricevuto per la vendita del file o l’aver risparmiato una somma di denaro necessaria per acquistare un software).
Questo spiega perché sono ancora in circolazione software di file-sharing come eMule o µTorrent, che non sono di per sé illegali, dal momento che chiunque può voler condividere file personali come foto o video. L’illiceità è dovuta quindi all’uso che di questi software se ne fa.
mi cito da solo
Come vedi sei in torto anche legalmente ...
ma per te è più importante l'opinione di un laureato in giurisprudenza o 13 anni di 0 sanzioni pecuniarie amministrative su un'attività diffusa in tutta Italia? non chiedo in tono ironico eh ma solo per capire
A me onestamente non interessa l'opinione di nessuno, ho voluto semplicemente verificare che la legge scritta é quella che pensavo conoscere e non l'interpretazione italiota copia/incollata dal sito dello studio cataldi di vattelappesca e soci per giustifcare una pratica comune, ma pur sempre illecita.
Se puo' farti stare tranquillo posso dirti che probabilmente siamo vicino a 0 sanzioni in tutto il mondo, non solo in Italia, resta il fatto che per la legge é vietato, carta canta.
Detto questo é vietato pure gettare i rifiuti dal finestrino, hai mai visto la polizia rincorrerti dopo aver buttato la cicca o lo scontrino?
Siccome non ti multano butti la monnezza per strada?
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Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".