Alexa: un errore umano ha permesso di spiare un'altra abitazione
L'inconveniente sarebbe stato originato da un errore umano da parte di un dipendente di Amazon
di Rosario Grasso pubblicata il 23 Dicembre 2018, alle 09:01 nel canale Audio VideoAmazonAlexa
80 Commenti
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[B]11. Legge Applicabile. Tutti i reclami e tutte le controversie relativi al software, al suo prezzo o al presente contratto, inclusi i reclami aventi a oggetto inadempimenti contrattuali e della normativa a tutela dei consumatori, inadempimenti in materia di concorrenza sleale e delle leggi sulla garanzia implicita, l’indebito arricchimento e l’illecito civile, indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge, saranno disciplinati dalle leggi del Paese di residenza del licenziatario (o, nel caso di una società, del luogo principale in cui la società svolge la propria attività. Negli Stati Uniti tutte le disposizioni relative all’arbitrato sono disciplinate dal FAA.
[/B]
quell'articolo scrive semplicemente che puoi contestare le controversie nel tuo paese di utilizzo però se le disposizioni sono consone al tuo diritto locale loro possono fare quello che vogliono comprese le cluasole vessatorie e come scrivevo sopra in italia per le clausole vessatorie che devono essere accettate a parte rispetto al corpo del contratto
poi la privacy in italia è molto stringente in ambito pubblico ma se io dichiaro che è un uso privato possono fare quello che vogliono dato che la responsabilità viene demandata al cliente cosa molto più complessa se uso alexa e simili in pubblico per farti un esempio è lo stesso discorso della videosorveglianza di casa in cui le telecamere non devono mai riprendere la strada pubblica o spazi pubblici
poi la privacy in italia è molto stringente in ambito pubblico ma se io dichiaro che è un uso privato possono fare quello che vogliono dato che la responsabilità viene demandata al cliente cosa molto più complessa se uso alexa e simili in pubblico per farti un esempio è lo stesso discorso della videosorveglianza di casa in cui le telecamere non devono mai riprendere la strada pubblica o spazi pubblici
E’ stato introdotto il codice del consumo, che disciplina i rapporti tra consumatore e professionista.
L’art. 33 cod. cons. definisce come vessatorie quelle clausole che “nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, rendono gravosa la sua posizione. Quindi, il significativo squilibrio è normativo e si sostanzia quando una parte si avvantaggia della sua posizione di forza contrattuale.
Non c’è un elenco tassativo e le clausole richiedono chiarezza e comprensibilità di formulazione e l’art. 34 cod. cons. individua i criteri utili per l’accertamento della loro vessatorietà.
Inoltre, seppure la disciplina dell’art. 1341 c.c. e quella del cod. cons. si integrino tra loro, occorre rilevare un’importante differenza sul piano sanzionatorio.
Il cod. civ. prevede che le clausole c.d. vessatorie siano inefficaci salvo accettazione espressa e distinta della controparte; invece, l’art. 33 prevede la nullità delle stesse indipendentemente dalla loro sottoscrizione e la possibilità di esperire l’azione inibitoria (art. 37 c. cons.).
Tale nullità è definita “di protezione” (art. 36 c.3): può essere fatta valere dal solo consumatore o rilevata dal giudice; protegge la parte debole e riequilibra le posizioni dei contraenti. Si può impropriamente dire che si tratti di una nullità con i caratteri dell’annullabilità.
In conclusione, si può affermare che le clausole vessatorie dell’art. 1341 c.c. rientrino nelle condizioni generali del contratto purché separatamente ed espressamente accettate e sono tassativamente individuate dalla norma. Il cod. cons., invece, è rivolto a rapporti specifici intercorrenti tra consumatore e professionista; non sussiste un elenco tassativo della clausole vessatorie; non hanno alcun effetto, poiché considerate nulle, pur rimanendo valido il contratto.
L’art. 33 cod. cons. definisce come vessatorie quelle clausole che “nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, rendono gravosa la sua posizione. Quindi, il significativo squilibrio è normativo e si sostanzia quando una parte si avvantaggia della sua posizione di forza contrattuale.
Non c’è un elenco tassativo e le clausole richiedono chiarezza e comprensibilità di formulazione e l’art. 34 cod. cons. individua i criteri utili per l’accertamento della loro vessatorietà.
Inoltre, seppure la disciplina dell’art. 1341 c.c. e quella del cod. cons. si integrino tra loro, occorre rilevare un’importante differenza sul piano sanzionatorio.
Il cod. civ. prevede che le clausole c.d. vessatorie siano inefficaci salvo accettazione espressa e distinta della controparte; invece, l’art. 33 prevede la nullità delle stesse indipendentemente dalla loro sottoscrizione e la possibilità di esperire l’azione inibitoria (art. 37 c. cons.).
Tale nullità è definita “di protezione” (art. 36 c.3): può essere fatta valere dal solo consumatore o rilevata dal giudice; protegge la parte debole e riequilibra le posizioni dei contraenti. Si può impropriamente dire che si tratti di una nullità con i caratteri dell’annullabilità.
In conclusione, si può affermare che le clausole vessatorie dell’art. 1341 c.c. rientrino nelle condizioni generali del contratto purché separatamente ed espressamente accettate e sono tassativamente individuate dalla norma. Il cod. cons., invece, è rivolto a rapporti specifici intercorrenti tra consumatore e professionista; non sussiste un elenco tassativo della clausole vessatorie; non hanno alcun effetto, poiché considerate nulle, pur rimanendo valido il contratto.
non è quello che ho scritto io che devi fare un accetta in più :P
Per il consumatore ( privato) le clausole vessatorie grazie al cds sono praticamente nulle. Questo è regolato da leggi, a prescindere che tu lo accetti o meno.
Se leggi bene è menzionato anche l'illecito civile, e diffondere a terzi le tue registrazioni audio lo è ( a prescindere dalle responsabilità accettate in eula).
Se nell'eula ci fosse scritto:
Si declina ogni responsabile sul trattamento dei dati e/o sulla divulgazione inavvertita e/o involontaria a terzi quella clausola vessatoria è da ritenersi nulla a prescindere dall'accettazione o meno separatamente della stessa.
Se leggi bene è menzionato anche l'illecito civile, e diffondere a terzi le tue registrazioni audio lo è ( a prescindere dalle responsabilità accettate in eula).
Se nell'eula ci fosse scritto:
Si declina ogni responsabile sul trattamento dei dati e/o sulla divulgazione inavvertita e/o involontaria a terzi quella clausola vessatoria è da ritenersi nulla a prescindere dall'accettazione o meno separatamente della stessa.
cmq sto leggendo le varie specifiche delle clausole a sfavore del cliente e la gestione della privacy non viene mai inserita nelle possibili clausole vessatorie perchè necessità sempre si una gestione separata e può essere vincolante nel contratto
Quindi puoi vedere che non si tratta di clickbait, e semmai Grasso ha solo semplificato la cosa finendo per minimizzarla. A mio parere si tratta di una gravissima violazione della privacy, non tanto il fatto di avere mandato le registrazioni all'utente sbagliato ma piuttosto il fatto di averle disponibili in maniera cifrata. Quelle registrazioni semplicemente non dovevano essere conservate.
Evita, la prossima volta, di difendere l'indifendibile.
Non hai capito nulla di quello che hanno scritto evidentemente. Forse è meglio se ti dedichi alle scie chimiche
Il sistema DEVE essere progettato sin dall'inizio per impedire accessi di questo genere, altrimenti verranno fatti, per errore, illegalmente o anche legalmente. Non si tratta di un dettaglio ma di una parte sostanziale delle regole che deve essere implementata.
E la targa della macchina deve essere oscurata e bisogna andare in giro con il passamontagna. Quando si va a fare la spesa bisogna ricordarsi di comprare l’aranciata cosi Nessuno si accorge che in realtà si preferisce la coca cola. E quando vai a fare il passaporto mi raccomando, dai un nome falso.
verità senza filtro
https://www.bbc.com/news/technology-43725708
Quando gli ordini su Amazon potranno essere fatti solo tramite Alexa (e quindi Alexa mi sarà imposta), allora vedrò se continuare a usare Amazon o meno.
E chi ha detto che Alexa sia obbligatoria?!
Si sta solamente parlando dei PERICOLI dell'utilizzo di una tecnologia INGEGNERIZZATA per spiare
Se poi alla luce di FATTI incontrovertibili, ci siano persone CONSAPEVOLI che possano decidere di mettersi in casa una SPIA, rimane tutto lecito...aberrante, ma lecito!
Senza prove, questo equivale a dire "non fate benzina perché altrimenti coi gas di scarico sprigionereste degli agenti chimici studiati apposta per uccidere le persone, perché c'è troppa gente sulla terra e c'è bisogno di eliminarne un pochino".
...capisco che la mancanza di informazioni o di conoscneza non renda fruibile immediatamente il meccanismo di funzionamento di Alexa et similia....la wake word fa partire la registrazione....se nella frase inserisci altre "informazioni"...sempre "utili", verranno "fruite" per profilarti sempre meglio....tanto sono nel flusso dati che "lecitamente" è stato trascritto sui server di amazon....sempre solo dopo aver attivato la registrazione
...mai sia che possa "attivarsi" un bug che consenta la registrazione continua....
...ops ...andando a spulciare la rete si trovano vari casi di "malfunzionamento" di Alexa....ah ...già....è sempre colpa di qualcun altro.....hahahahaha
...questo oramai è acclarato, ma la mia affermazione era un' altra : Vi/ti stai rendendo conto che dai TUOI dati , VOI/TU non ci stai guadagnando niente, mentre qualcun' "altro" che li raccoglie a strascico e li incrocia anche illecitamente ( vedi Cambridge analytica ) ci sta facendo una MONTAGNA di soldi!?!
Alexa, fino a prova contraria, è sempre in ascolto perché deve poter intercettare la parola di attivazione, ma registra su un buffer che viene continuamente riscritto (credo ci sia anche chi qua dentro ha fatto la prova e ha riportato che il buffer è di due secondi circa) e che viene "esteso" solo dopo che Alexa ha riconosciuto la parola d'attivazione.
Ovviamente, come ho già detto pure io prima, se per sbaglio pronunci 'Alexa' in mezzo a una conversazione che non ha nulla a che fare con lei, lei registra anche se tu in quel momento non la vorresti interpellare...
...ora incrocia le tue affermazioni con il primo link, ed inseriscilo nel business model di amazon....tutto chiaro?! o vuoi ALTRE prove?!
...ma TU ti sentiresti tranquillo in casa con una ALexa che ti ascolta sempre e di tanto in tanto ti registra e trascrive tutto in un file di testo che viene conservato un un server insieme a tutte le altre informazioni che ti riguardano ( desunte e raccolte atraverso altro PATTUME "smart" ) !?!
contento tu a fare Mustafà: https://youtu.be/o5nVhezLD0o
Assolutamente falso.
Bisogna capire se le funzionalità di Alexa e la conservazione dei dati da essi conservati stiano rispettando la legge o meno.
Obbligo di qualsiasi società è quello di proteggere i dati dei privati ( non solo i dati sensibili).
Permettere ad un terzo di poter accedere alle mie abitudini, preferenze personali ecc è palesemente illegale.
Che questo avvenga per un bug o volontariamente non cambia il fatto.
Nessuno si è posto il problema?
Non capisco chi complotta e chi è leale
Perchè se si parla di raccolta dati a STRASCICO per la rivendita nel fiorente mercato del brokeraggio dati, che ha consentito l'accumulo di ricchezze inimmaginabili anche solo 10 anni addietro, CHI è il Lealista?!...colui che a spada tratta difende la buona fede di Amazon? e chi il complottista: colui che vede solo marcio?!
Tu dai per scontato che ci sia lecito raccogliere dati degli utenti e quindi proteggerli...e chi lo dice?!?!
Il GDPR dice altro e lo specifica molto dettagliatamente!
Anche dati apparentemente "innoqui" se incrociati con altri possono diventare sensibili!
Quindi semplicmente NON si può fare!
Anche perchè se lo scopo della raccolta è "ampiamente" superato ed esteso ad orizzonti "commerciali" senza fine....NON si può fare!
E' cambiato il vento ed avallare soggetti privati che sanno più informazioni di agenzie di intelligence NON è più accettabile!
In conclusione, si può affermare che le clausole vessatorie dell’art. 1341 c.c. rientrino nelle condizioni generali del contratto purché separatamente ed espressamente accettate e sono tassativamente individuate dalla norma. Il cod. cons., invece, è rivolto a rapporti specifici intercorrenti tra consumatore e professionista; non sussiste un elenco tassativo della clausole vessatorie; non hanno alcun effetto, poiché considerate nulle, pur rimanendo valido il contratto.
E' da considerarsi vessatoria una clausola che avverte semplicemente il consumatore che i propri dati saranno trasferiti dopo una certa data presso altro paese (magari non soggetto a GDPR) a meno di recedere dal servizio?
Principi generali del trattamento di dati personali
Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:
liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato;
limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.
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